Con la sentenza n. 6 del 2021 – depositata il 20 gennaio 2021 – la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Toscana 25 novembre 2019, n.70 (Disposizioni urgenti per il rafforzamento delle funzioni della polizia provinciale e della polizia della Città metropolitana di Firenze e per il contenimento degli ungulati in aree urbane e ulteriori disposizioni in materia di istituti faunistico venatori. Modifiche alla L.R. 3/1994 e alla L.R. 22/2015).

Secondo la Corte, la normativa regionale impugnata, limitandosi a consentire ai sindaci, titolari di poteri contingibili e urgenti, di avvalersi su loro richiesta della polizia amministrativa e delle guardie giurate e prevedendo che la polizia amministrativa possa richiedere all’autorità competente i «provvedimenti necessari» a garantire la tutela e l’incolumità pubblica, conferisce loro un mero potere di segnalazione volto a sollecitare l’intervento dei soggetti di volta in volta deputati a provvedere, in base alle disposizioni di legge vigenti e in relazione alle circostanze del caso concreto. Essa non è pertanto lesiva all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.

Testo della Sentenza della Corte Costituzionale

 

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