"La Corte Costituzionale frena le ronde". Intervista a Enrico Rossi.
Lo scorso 24 giugno la Corte Costituzionale, con sentenza 226/2010, si è pronunciata sui ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Umbria relativi alle disposizioni della legge 94 del 2009 che ha introdotto le cosiddette “ronde”. Abbiamo chiesto a Enrico Rossi, Presidente della Regione Toscana e membro del Comitato Esecutivo del FISU, alcune impressioni a caldo sulla sentenza.
D. Qual è la sua opinione generale sulla sentenza?
R. L’opinione è sicuramente positiva. Come ho già avuto occasione di dire pubblicamente, la sentenza conferma quanto noi avevamo affermato sin dall'inizio, ovvero che le norme volute dal governo per costituire le cosiddette ronde non sono solo sbagliate e pericolose ma contengono anche profili di illegittimità.
D. Però non tutte le proposte delle Regioni sono state accolte. La sentenza dice con chiarezza che gli osservatori volontari possono operare in materia di sicurezza urbana e che la sicurezza urbana è parte della sicurezza e dell’ordine pubblico…
R. Certo, ma ad una lettura attenta delle conclusioni, la Corte fa riferimento al concetto di sicurezza urbana che figura nella norma impugnata, senza negare che vi sia un altro e più ampio concetto di sicurezza urbana. La Corte ci dice letteralmente “l’intera disciplina dettata dalle norme impugnate si presenta coerente con una lettura del concetto di sicurezza urbana evocativa della sola attività di prevenzione e repressione dei reati”. Questa posizione era stata già espressa dalla Corte in un precedente ricorso relativo alle ordinanze amministrative. Insomma, quando la sicurezza urbana fa riferimento alla prevenzione e alla repressione dei reati, essa è di pertinenza esclusiva dello Stato, e non potrebbe essere altrimenti. Ma quando parliamo di civile convivenza, di coesione sociale, di qualità della vita – tutti aspetti che fanno riferimento alla sicurezza urbana in senso lato – allora il ruolo delle Regioni e delle Città diventa determinante.
D. Quindi le Regioni possono continuare ad operare su questo versante?
R. Senza dubbio. La sentenza della Corte costituzionale ovviamente non prende in esame la validità delle leggi regionali esistenti da molti anni in materia di sicurezza urbana, ma l’aspetto specifico del’utilizzo del volontariato, tuttavia a mio avviso il ruolo delle Regioni ne esce rafforzato e legittimato. Soprattutto io ritengo importante la riaffermazione del ruolo delle Regioni in materia di disagio sociale. Il problema semmai è oggi definire cos’è il disagio sociale.
D. Già, cos’è?
R. Molti dei fenomeni di cui avrebbero dovuto occuparsi le ronde, e di cui si possono occupare i sindaci con le loro ordinanze, rientrano nel disagio sociale: ad esempio la prostituzione non è un reato, quindi esula dalla sicurezza urbana come parte della sicurezza pubblica. A mio avviso, oggi diventa anche difficile sostenere che la prostituzione può essere oggetto di una ordinanza amministrativa presa dal sindaco come ufficiale di governo in materia di sicurezza urbana, visto che non si tratta di prevenzione dei reati. Ma lo stesso può dirsi per tutte quelle forme di degrado urbano che non sono reati. Tutti i fenomeni di cui insomma le Regioni e le Città si occupano da anni nell’ambito dei loro progetti di sicurezza a livello locale.
D. Insomma, tutto positivo con questa sentenza?
R. Di certo, i rischi di sovrapposizione e scarso coordinamento ci sono ancora tutti. I rischi di un uso del diritto amministrativo come stampella del diritto penale permangono, così come io non ritengo in via generale corretto affidare a cittadini, per quanto organizzati, funzioni di controllo del territorio anche se in un ruolo di semplice osservazione. Tuttavia, un po’ di chiarezza questa sentenza l’ha fatta. E soprattutto ora le regioni più attive sul piano dell’utilizzo del volontariato – come l’Emilia Romagna e la Toscana – potranno proseguire con il loro lavoro di coinvolgimento delle comunità, senza rischiare che i volontari così organizzati debbano forzatamente rientrare nella camicia preconfezionata delle ronde prefettizie.
D. Il Ministro Maroni ha detto che l’illegittimità dichiarata dalla Corte Costituzionale, riguardando i soli fenomeni di disagio sociale, ha poca influenza sul progetto complessivo, anche perché anche prima dell’istituzione degli osservatori volontari ogni cittadino poteva intervenire in materia di disagio sociale. Cosa ne pensa?
R. La prima considerazione che mi viene in mente è che allora è anche ammesso che ogni cittadino si attivi per denunciare un reato, anche senza far parte di un gruppo di osservatori volontari. Mi pare che il Ministro abbia ammesso implicitamente, a quanto riportano i giornali, l’inutilità della sua stessa norma. Che infatti, sappiamo, stenta a decollare.

