(Bologna) – La Regione Emilia-Romagna farà ricorso alla Corte costituzionale contro l’articolo della legge sulla sicurezza pubblica (n. 94 del 2009) che disciplina le cosiddette ronde. “Il nostro fine è assicurare chiarezza nelle competenze, senza sovrapposizioni e confusione in una materia così delicata, come la sicurezza, che riguarda un diritto fondamentale di tutti i cittadini”, ha spiegato il presidente della Regione Vasco Errani. Due i nodi su cui si basa il ricorso alla Consulta, con cui l’Emilia-Romagna chiede la cancellazione di 4 commi dell’articolo 3 della legge 94 (quelli dal 40 al 43) per violazione dell’articolo 117 della Costituzione. In primo luogo, si sostiene che la sicurezza urbana non coincide con l’ordine pubblico. Quest’ultimo è, infatti, di competenza esclusiva dello Stato, mentre la prima è oggetto di leggi regionali già da dieci anni. In secondo luogo, la polizia amministrativa locale è materia di competenza esclusiva delle Regioni. Già undici sono le Regioni italiane che hanno fatto la scelta di regolamentare la sicurezza urbana e la polizia amministrativa con proprie leggi, fra di esse l’Emilia-Romagna che nel 2003 ha approvato la legge 24 (“Disciplina delle polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza”). Il ricorso La Regione sostiene, innanzitutto, l’illegittimità del comma che prevede che ci possa avvalere, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale (art. 3 comma 40). L’incostituzionalità riguarda il mancato riconoscimento del ruolo delle Regioni e la violazione della competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale e sicurezza urbana. Il ricorso chiede poi la pronuncia di illegittimità costituzionale anche per i commi che regolamentano altri aspetti concreti (41-43): dall’obbligo di iscrizione nei registri del prefetto all’obbligo dei sindaci di avvalersi in via prioritaria di ex appartenenti alle forze dell’ordine. L’ultimo punto del ricorso riguarda la violazione del principio di leale collaborazione e del dovere, anche questo dettato dalla Costituzione, di prevedere forme di coordinamento tra Stato e Regioni su tali materie.